In relazione dell'introduzione del FVOE mediante delibera ANAC n. 464/2022 sono seguiti il Comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre 2022 e la News ANAC del 13 dicembre 2022.
Mediante tali indicazioni e chiarimenti viene comunicato che "...la verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, delle SOA e delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici possano continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le tradizionali previste dall’art. 40 c. 1 del DPR n. 445 del 2000.”.
La disposizione dell’art. 2 della deliberazione ANAC 464/2022, il quale prevede “Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario.", va inteso che nel caso in cui si voglia utilizzare il FVOE deve essere staccato un CIG ordinario su SIMOG. Anche se acquisito un CIG ordinario per procedura inferiore ai 40.000 euro (es. procedure collegate a PNRR) l’utilizzo del FVOE è facoltativo. Nel caso si utilizzi uno Smart-CIG non sarà possibile usufruire del FVOE.
L’uso del FVOE rimane obbligatorio per le procedure in modalità tradizionale o “cartacea” per le quali, durante l’acquisizione del CIG su SIMOG, dovrà essere selezionato il relativo “strumento per lo svolgimento delle procedure”.
In considerazione del fatto che con tali chiarimenti l’utilizzo del FVOE per tutte le procedure telematiche risulta essere facoltativo, le SA possono usufruire appieno della nuova funzionalità “Richiedi CIG” direttamente dalla piattaforma SICP.
Per maggiori informazioni: https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-obbligatorio-ecco-le-eccezioni-esenti-soa-e-chi-utilizza-piattaforme-telematiche